Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25111 del 14/12/2015 (Rv. 638308 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Omessa fissazione del termine giudiziale per l'introduzione del giudizio di merito - Ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In materia di opposizione agli atti esecutivi, l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione definisce la fase sommaria ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c., concedendo (o meno) i provvedimenti di cui al primo inciso della citata norma, ma omettendo di fissare il termine perentorio per l'iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall'art. 111, comma 7, Cost., giacché tale ordinanza, anche quando il giudice dell'esecuzione abbia provveduto sulle spese di lite, è priva del carattere della definitività.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)