Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25169 del 26/11/2014 (Rv. 633274 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Provvedimento emesso all'esito della fase a cognizione sommaria - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
In tema di opposizioni agli atti esecutivi, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che ai sensi dell'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ., chiude la fase sommaria e fissa il termine per l'introduzione del giudizio di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., in quanto priva del carattere della definitività.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)