Sez. 3, Sentenza n. 3809 del 22/11/1968 (Rv. 337235 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELL'APPALTATORE - VIZI DELL'OPERA DERIVANTI DA ERRORE DEL PROGETTO FORNITO DAL COMMITTENTE CON ORDINE DI ATTUARLO OPPURE CONSEGUENTI A DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL COMMITTENTE MEDESIMO - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELL'APPALTATORE - VIZI DELL'OPERA DERIVANTI DA ERRORE DEL PROGETTO FORNITO DAL COMMITTENTE CON ORDINE DI ATTUARLO OPPURE CONSEGUENTI A DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL COMMITTENTE MEDESIMO - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE.*
Il principio, secondo il quale l'appaltatore e soggetto a responsabilita se non eserciti, in virtu della sua autonomia, un Sindacato sul progetto dell'opera fornitogli dal committente e esegua l'opera stessa nonostante che la fedele esecuzione del progetto gli precluda di attenersi alle buone regole dell'arte, non e invocabile - con conseguente esclusione della responsabilita dell'appaltatore - allorche i vizi dell'opera non possano ricollegarsi ad un suo comportamento doloso o colposo perche derivano da errore del progetto fornito dal committente con ordine di attuarlo, oppure sono una conseguenza dell'avere l'appaltatore agito per Disposizioni impartite dal committente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1662
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)