Sez. U, Sentenza n. 20752 del 31/07/2008 (Rv. 604642 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | IVA - Domanda di rimborso relativa ad operazioni ritenute esenti - Controversia tra acquirente di beni e servizi, strumentali all'esercizio dell'impresa, ed amministrazione finanziaria - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
In tema di IVA, la controversia avente ad oggetto la richiesta di rimborso - sul presupposto che le operazioni di acquisto fossero esenti -, avanzata all'amministrazione finanziaria da un soggetto che, operando nell'esercizio di una professione o di un'impresa, acquista beni e servizi strumentali ai fini di tale esercizio, spetta alla giurisdizione tributaria in quanto ha ad oggetto la debenza di un tributo con efficacia di giudicato nei confronti dell'Amministrazione medesima.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)