Sez. U, Sentenza n. 2686 del 07/02/2007 (Rv. 594803 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ | Domanda di restituzione delle maggiori somme pagate a titolo di rivalsa - Controversia tra il cedente ed il cessionario - Natura privatistica - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Chiamata in causa dell'Amministrazione finanziaria - Controversia attinente al rapporto tributario - Devoluzione alla giurisdizione tributaria - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ
In tema di IVA, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell'imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa per effetto dell'applicazione di un'aliquota asseritamente superiore a quella prevista dalla legge: poiché, infatti, soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine all'ammontare dell'imposta applicata in misura contestata. La giurisdizione del giudice ordinario, peraltro, non attrae la domanda proposta dal soggetto passivo mediante la chiamata in causa dell'Amministrazione finanziaria, in quanto la stessa introduce una controversia relativa al rapporto d'imposta, devoluta in via esclusiva alla giurisdizione del giudice tributario. (In applicazione di tale criterio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva affermato la giurisdizione del giudice tributario relativamente alla domanda di rimborso della maggiore IVA pagata dall'utente di una fornitura di gas nei confronti della società erogatrice).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)