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Sez. 5, Sentenza n. 8598 del 12/04/2006 (Rv. 590974 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Imposta di registro - Avviso di liquidazione emesso in base a diversa interpretazione o qualificazione dell'atto registrato - Controversia relativa - Definizione - Ammissibilità - Fattispecie in tema di delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale.
Stato
decisa il 2006-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590974-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione delle liti in materia di imposta di registro, rientra tra le liti pendenti, definibili ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la controversia avente ad oggetto l'avviso di liquidazione con il quale, sulla base di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica dell'atto registrato, l'erario faccia valere una pretesa fiscale maggiore di quella denunciata dal contribuente o ritenuta (quindi accertata) dall'ufficio stesso al momento della tassazione provvisoria in sede di registrazione, non essendosi in tal caso in presenza di contestazione su di un atto meramente liquidatorio sulla base dei dati forniti dal contribuente. (Fattispecie relativa a deliberazione di società con la quale, per ripianare perdite superiori al capitale sociale originario, si era disposto l'azzeramento dello stesso per poi aumentarlo e successivamente ridurlo, con versamento dell'imposta di registro sulla sola differenza tra il capitale iniziale e quello da ultimo aumentato, a fronte del quale l'ufficio aveva successivamente emesso avviso di liquidazione sul presupposto della erroneità di tale limitazione della base imponibile. Nell'enunciare il principio in massima, la S.C. ha altresì rilevato che l'imposta richiesta dall'ufficio doveva qualificarsi come imposta di registro suppletiva, circostanza che già di per sé valeva a far rientrare la relativa controversia tra le liti definibili ai sensi del citato art. 16).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)