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Sez. 5, Sentenza n. 4129 del 20/02/2009 (Rv. 606833 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Ambito applicativo - Imposta di registro - Atti di liquidazione - Configurabilità come atti impositivi - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606833-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riguardo alla definizione agevolata delle liti pendenti - nella specie, relativa all'imposta di registro - disciplinata dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'immediata liquidazione di un tributo è consentita soltanto sulla base di elementi emergenti "ictu oculi" dalla dichiarazione e presuppone, pertanto, la mancanza di valutazioni giuridiche, di tal che la definizione dell'atto come avviso di liquidazione non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, la pretesa fiscale sulla base di valutazioni non consistenti nella mera rilevazione di dati dall'atto sottoposto a registrazione. (Nella specie, la S.C. ha considerato un vero e proprio atto di accertamento, la cui impugnazione costituiva lite pendente "ex" art. 16 legge n. 289 del 2002, un atto formalmente qualificato come avviso di liquidazione ma attraverso il quale l'Ufficio aveva applicato un'imposta di registro in misura proporzionale, ritenendo che la corresponsione di somme prevista in una transazione non andasse considerata come una restituzione, ma come un autonomo obbligo di pagamento).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)