diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 19402 del 05/10/2005 (Rv. 585382 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle liti fiscali ai sensi dell'art. 2-quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Imposta di registro - Applicabilità alle controversie relative ad avvisi di liquidazione dell'imposta suppletiva - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585382-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione delle liti in materia di imposta di registro, rientrano nella previsione dell'art. 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, conv. nella legge 30 novembre 1994, n. 656, anche le controversie relative ad avvisi di liquidazione di imposta suppletiva: l'ampia formulazione della norma non consente infatti di escludere dal suo ambito applicativo tali controversie, non aventi ad oggetto un atto impositivo meramente liquidatorio, ma la risoluzione di una questione i cui effetti economici fanno apparire rispondente all'interesse delle parti la definizione agevolata; né quest'ultima è preclusa dal comma sesto dell'art. 2-quinquies, il quale si limita ad escludere la ripetizione dei versamenti eseguiti, prima del condono, ai sensi delle disposizioni che prevedono il pagamento dell'imposta in pendenza del giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)