Sez. 2, Sentenza n. 10246 del 18/10/1997 (Rv. 509009 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Ordine di rinnovo ai sensi dell' art. 291 cod. proc. civ. - Ottemperanza nel termine assegnato, ma al procuratore costituito, anziché alla parte personalmente (art. 330 cod. proc. civ., ultimo comma) - Nullità della notifica - Sussistenza - Concessione di un ulteriore termine per rinnovarla - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE
Se il giudice dell'impugnazione, ritenuta la nullità della notifica di essa - nella specie per esser avvenuta nelle mani del portiere, senza specificazione se riferibile al difensore costituito nel precedente grado ovvero alla parte personalmente, e senza menzione dell'infruttuosa ricerca prescritta dal comma secondo dell'art. 139 cod. proc. civ. - ne ordina la rinnovazione ai sensi dell' art. 291 cod. proc. civ. e questa avviene, nel termine all'uopo assegnato, ma presso detto difensore, pur essendo decorso, già al momento dell'ordinanza, l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - e dunque in violazione dell'art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ. - tale notifica è nulla e l'impugnazione va dichiarata inammissibile; né può esser assegnato un ulteriore termine per rinnovare ancora la notifica dell'impugnazione perché, non essendo stata ordinata ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., non è equiparabile all'atto introduttivo del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)