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Sez. 2, Sentenza n. 5670 del 21/12/1977 (Rv. 389203 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEBITO PER RISARCIMENTO DI DANNI - NATURA - DEBITO DI VALORE - CONSEGUENZE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - LIMITE TEMPORALE - MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389203-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEBITO PER RISARCIMENTO DI DANNI - NATURA - DEBITO DI VALORE - CONSEGUENZE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - LIMITE TEMPORALE - MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE.*

Il debito per risarcimento di danni e un tipico debito di valore, sia che esso derivi da illecito sia che derivi da inadempimento contrattuale, escluso il solo caso delle obbligazioni pecuniarie, per le quali vige la particolare regola di cui all'art 1224 cod civ. in conseguenza, la liquidazione del danno deve essere, di norma, tale da integrare completamente il patrimonio del danneggiato, e tale risultato si puo raggiungere solo tenendo conto dell'incidenza della svalutazione monetaria eventualmente verificatasi fino al momento della liquidazione. E solo da tale momento che il debito di danni diventa debito di valuta, insensibile alle eventuali variazioni del valore della moneta. (V 2912/70, mass n 349266).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)