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Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 01/04/1993 (Rv. 481639 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Organi - Giudice delegato - Decreti - Reclami | Commissario giudiziale - Beni aziendali - Affitto - Provvedimento autorizzativo - Tribunale - Conferma - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481639-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Organi - Giudice delegato - Decreti - Reclami

Non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. il provvedimento del Tribunale fallimentare, confermativo del decreto con cui il giudice delegato abbia autorizzato il commissario giudiziale del concordato preventivo all'affitto di una parte dei beni aziendali, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione preordinato al fine di integrare i poteri negoziali del commissario e pertanto privo di contenuto decisorio e inidoneo ad incidere immediatamente su posizioni di diritto soggettivo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 164, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)