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Sez. U, Sentenza n. 3963 del 03/10/1989 (Rv. 463800 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ - OCCUPAZIONE SINE TITULO DI SUOLO PRIVATO - REALIZZAZIONE DI UN ELETTRODOTTO - COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ - ESCLUSIONE - ILLECITO PERMANENTE.*
Stato
decisa il 1989-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463800-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ - OCCUPAZIONE SINE TITULO DI SUOLO PRIVATO - REALIZZAZIONE DI UN ELETTRODOTTO - COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ - ESCLUSIONE - ILLECITO PERMANENTE.*

L'apprensione "sine titulo" di un suolo di proprietà privata, occorrente per l'impianto di un elettrodotto nuovo o per la variante di altro preesistente, sia che la realizzazione dell'opera non sia stata autorizzata alla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di provvedimento amministrativo, non determina la Costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosidetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali "in re aliena", ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga rimosso l'impianto, o cessi il suo Esercizio, o sia costituita regolare servitù mediante sentenza del giudice ordinario (sempre che, in quest'ultimo caso, l'impianto ed il suo Esercizio siano stati autorizzati dall'autorità competente). A fronte di tale illecito, e per il caso che manchino la autorizzazione e la dichiarazione sopra indicate, il privato può chiedere, oltre al risarcimento dei danni (a partire da cinque anni prima della domanda), anche la rimozione dell'opera e la "restitutio in integrum", posto che l'attività materiale dello autore e del gestore dell'impianto non è qualificabile come pubblica; invece, per il caso in cui siano intervenute l'autorizzazione e la dichiarazione medesime, ma manchi il provvedimento amministrativo di imposizione dell'asservimento, al privato spetta solo il risarcimento per equivalente, non anche in Forma specifica, stante il divieto di condanna della amministrazione ad un "facere", di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E (fermi restando i poteri d'intervento riconosciuti al giudice ordinario dall'art. 122 quarto comma del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775). (V 6954/88, mass n 461158; (contra 195/87, mass n 449966).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)