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Sez. L, Sentenza n. 1096 del 24/01/2003 (Rv. 559959 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Requisito dello stato di incollocazione al lavoro - Elemento costitutivo della fattispecie - Configurabilità - Nozione - Distinzione tra invalidi infracinquantacinquenni e invalidi di età compresa tra i cinquantacinque e i sessantacinque anni - Portata rispettiva - Prova dello stato di incollocazione - Contenuto.
Stato
decisa il 2003-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559959-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di diritto all'assegno mensile di invalidità, per gli invalidi infracinquantacinquenni, deve ritenersi incollocato al lavoro non già l'invalido che sia disoccupato o non occupato, bensì colui che, essendo iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, non abbia trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psico - fisiche, a nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità di lavoro da parte delle competenti commissioni sanitarie, essendo necessaria, in questo caso, l'esistenza della domanda di iscrizione nelle predette liste, elemento al quale non si può supplire con la prova dello stato di disoccupazione, anche perché è possibile inoltrare la domanda all'ufficio del lavoro senza che sia necessario il preventivo accertamento da parte delle competenti commissioni sanitarie. Nell'ipotesi di invalido che abbia superato i 55 anni (ma non i 65) e che non ha più diritto ad essere iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, invece, il requisito della incollocazione al lavoro coincide con uno stato di effettiva disoccupazione, che deve essere provato con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)