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Sez. L, Sentenza n. 7090 del 29/05/2000 (Rv. 537014 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118 del 1971 - Requisito dello stato di incollocato al lavoro - Portata - Invalidi non ancora iscritti alle liste del collocamento obbligatorio perché in attesa dell'accertamento di invalidità - Prova dello stato di incollocazione - Presunzioni semplici - Ammissibilità - Onere di iscrizione nelle liste del collocamento ordinario - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537014-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Con riguardo ad invalidi che siano ancora in attesa, al momento di proposizione della domanda giudiziale, dell'accertamento dell'invalidità e della misura di essa, con conseguente impossibilità di iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio, il requisito dello stato di incollocazione al lavoro, previsto dall'art. 13 legge n. 118 del 1971 per il conseguimento dell'assegno di invalidità, può essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni semplici, restando però escluso che l'invalido abbia l'onere di iscriversi nelle liste del collocamento ordinario, che non sarebbe idoneo a fornirgli occasioni di lavoro confacenti alle sue attitudini (nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di merito, che aveva escluso la sussistenza del requisito ritenendo rilevanti il ritardo di tre mesi nell'iscrizione alle liste rispetto all'accertamento di invalidità e la mancata iscrizione al collocamento ordinario).

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)