Sez. 3, Sentenza n. 6694 del 03/08/1987 (Rv. 454913 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITÀ - RILEVANZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITÀ - RILEVANZA.*
Sia il godimento di un alloggio a titolo di mera ospitalità, per il suo carattere precario, sia la coabitazione, anche tra congiunti i quali non siano tenuti a vivere sotto lo stesso tetto (come i figli maggiorenni, non obbligati a convivere CONI genitori), per la restrizione della libertà personale ed il reciproco disagio che comportano, costituiscono di per sè uno stato di necessità che abilita il locatore al recesso dal contratto di locazione a norma dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392, senza, quindi, che occorra la prova di rapporti difficili tra coabitanti. (Conf 5860/83, mass n 430709; (Conf 4027/83, mass n 428973; (Conf 950/82, mass n 418810).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)