Sez. 2 - , Sentenza n. 18566 del 10/04/2020 Cc. (dep. 18/06/2020) Rv. 279474 - 01
DIFESA E DIFENSORI - COLLOQUI DEL DIFENSORE | Persona sottoposta a misura cautelare – Differimento illegittimo del colloquio con il difensore – Successiva rinunzia all’interrogatorio – Nullità - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI - COLLOQUI DEL DIFENSORE
Non ricorre alcuna nullità, per violazione del diritto all'assistenza difensiva, nel caso di illegittimo differimento dei colloqui con il difensore (consentiti, comunque, prima dell'interrogatorio di garanzia) qualora l'indagato abbia rinunciato all'interrogatorio, con ciò palesando di non voler esercitare la facoltà allo stesso riconosciuta normativamente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 104 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)