Sez. 2, Sentenza n. 19727 del 23/12/2003 (Rv. 569188 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE | Forma - Forme previste dall'art. 136 cod. proc. civ. - Forme equipollenti - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE
Benché le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire, di norma, con le forme previste dagli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. proc. civ. (consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario), esse possono essere validamente eseguite anche in forme equipollenti, sempreché risulti la certezza dell'avvenuta consegna e della precisa individuazione del destinatario, il quale deve sottoscrivere per ricevuta. Il rispetto di queste prescrizioni consente di ritenere sufficienti prassi come quella della apposizione della dizione "F.A." (che sta per "Fatto Avviso"), con indicazione della data di trasmissione effettuata dal personale della cancelleria, e la relativa registrazione nella rubrica del passaggio atti ad altri uffici, recante la firma "per ricevuta" dell'ufficio destinatario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)