Sez. L, Sentenza n. 7609 del 23/12/1983 (Rv. 432225 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - TERMINE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - OSSERVANZA - MODALITÀ - DEPOSITO DEL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA CAUSA RELATIVA ALL'IMPUGNAZIONE - INIDONEITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - TERMINE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - OSSERVANZA - MODALITÀ - DEPOSITO DEL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA CAUSA RELATIVA ALL'IMPUGNAZIONE - INIDONEITÀ.*
L'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 è un atto unilaterale ricettizio che si perfeziona nel momento in cui viene portato a legale conoscenza del datore di lavoro. Pertanto, il termine di decadenza fissato dalla citata norma per tale impugnazione non può ritenersi osservato per il solo fatto che il lavoratore abbia provveduto, prima della scadenza di esso, a depositare presso la cancelleria del giudice adito il ricorso introduttivo della causa relativa all'impugnazione del licenziamento, occorrendo, invece, che, entro il termine medesimo, il ricorso sia stato notificato al datore di lavoro o, comunque, portato a sua conoscenza con comunicazione scritta. (Conf 5395/82, mass n 423160; (Conf 5468/81, mass n 416178).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)