Sez. 1, Sentenza n. 4451 del 20/04/1995 (Rv. 491934 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - IN GENERE | Società in nome collettivo svolgente attività imprenditoriale agricola - Acquisto di terreni agricoli - Imposta di registro - Aliquota applicabile.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, gli atti traslativi, a titolo oneroso, di terreni agricoli comportanti l'acquisto degli stessi (come nella specie) da parte di una società in nome collettivo vanno tassati con l'applicazione della aliquota agevolata dell'8% prevista nell'art. 1 bis della tariffa, parte prima, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (introdotto dall'art. 2 legge 21 febbraio 1977 n. 36), per gli acquisti di imprenditori agricoli a titolo principale, cooperative ed associazioni di cui agli artt. 12 e 13 della legge 9 maggio 1975 n. 153, atteso che alla stregua della interpretazione data dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (I sezione) del 18 dicembre 1986, causa 312/85, secondo la quale non possono escludersi dalla nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, prevista dalla "direttiva" del Consiglio delle Comunità europee 17 aprile 1972 n. 72/159, alcune persone giuridiche per il solo motivo della forma giuridica, gli artt. 12 e 13 della legge n. 153 del 1975 vanno intesi nel senso che anche le società in nome collettivo svolgenti attività imprenditoriale agricola rientrano tra gli imprenditori agricoli a titolo principale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 1 bis, Legge 09/05/1975 num. 153 art. 12, Legge 09/05/1975 num. 153 art. 13, Legge 21/02/1977 num. 36 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)