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Sez. 1, Sentenza n. 11693 del 22/11/1997 (Rv. 510282 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli - Acquisto da parte di società di persone o di capitali diverse dalle cooperative - Applicabilità dell'aliquota ridotta ex art. 1 bis della tariffa allegato A, del d.P.R. n. 634 del 1972 - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510282-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, l'aliquota ridotta dell'otto per cento, prevista dall'art. 1 bis della Tariffa, parte prima, allegato A) al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (introdotto dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36), per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli comportanti l'acquisto di essi da parte di imprenditori agricoli a titolo principale o associazioni o società cooperative di cui agli artt. 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non è applicabile alle società - siano esse di persone o di capitale - che svolgano attività imprenditoriale agricola, non rientrando esse fra le categorie dei beneficiari espressamente indicate dalla legge, e non potendosi alle stesse estendere l'agevolazione, attesa la natura speciale della disposizione che la prevede.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 1, Legge 09/05/1975 num. 153 art. 12, Legge 09/05/1975 num. 153 art. 13, Legge 21/02/1977 num. 36 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)