Sez. 1, Sentenza n. 3247 del 06/04/1996 (Rv. 496856 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Atti traslativi a titolo oneroso dei terreni agricoli - Acquisto da parte di società in nome collettivo - Applicabilità dell'aliquota ridotta - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'aliquota ridotta dell'otto per cento, prevista dall'art. 1 bis della tariffa, parte prima, allegato A) al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (introdotto dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1977 n. 36), per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli comportanti l'acquisto di essi da parte di imprenditori agricoli a titolo principale o associazioni o società cooperative di cui agli artt. 12 e 13 legge 9 maggio 1975 n. 153, non è applicabile alle società in nome collettivo che svolgono attività imprenditoriale agricola, non rientrando queste tra le categorie dei beneficiari espressamente indicate dalla legge e non potendosi alle stesse estendere l'agevolazione, attesa la natura speciale della disposizione che la prevede.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 1 bis, Legge 09/05/1975 num. 153 art. 12, Legge 09/05/1975 num. 153 art. 13, Legge 21/02/1977 num. 35 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)