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Sez. 2, Sentenza n. 275 del 13/01/1981 (Rv. 410696 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410696-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*

Quando, pur essendosi adoperate tutte le comuni regole ermeneutiche la volonta del testatore permanga, tuttavia, dubbia e ambigua e consentito al solo fine di chiarire detta volonta, fare ricorso a qualsiasi mezzo di prova. Pertanto, possono valere allo scopo altri Atti o scritti lasciati dal testatore, e, in particolare, altri testamenti nulli o revocati e anche semplici progetti di testamento; puo prendersi in considerazione cio che il testatore avesse verbalmente dichiarato dopo la redazione dell'atto per precisarne il contenuto; puo tenersi conto della situazione dei luoghi in rapporto all'assegnazione dei beni, nonche della personalita mentalita e condizioni ambientali in cui viveva il testatore; ed all'uopo possono ammettersi sia la prova per testimoni sia quella per presunzioni. (nella specie, alla stregua del suesposto principio, la suprema Corte ha ritenuto che la Corte d'appello, senza incorrere in errori di logica giuridica o in difetto di motivazione, era correttamente pervenuta alla conclusione che il testatore avesse voluto prelegare il figlio primogenito l'abitazione tradizionale della famiglia, valutando il contenuto intrinseco della scheda testamentaria, i documenti prodotti, il risultato dell'indagine tecnica, nonche la mentalita, la personalita e il costume di vita del testatore). (V 4865/77, mass n 388467; (Conf 3872/80, mass n 407737; (Conf 1850/80, mass n 405472; (Conf 3342/77, mass n 386876; (Conf 574/77, mass n 384126).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)