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Sez. U, Ordinanza n. 4634 del 28/02/2007 (Rv. 595441 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 23 Reg. CEE n. 44 del 2001 - Interpretazione - Portata - Patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti - Requisito della forma scritta - Estremi - Conclusione del contratto per accettazione tacita mediante la sua esecuzione - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595441-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Il requisito della forma scritta richiesto, per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, dall'art. 23 del regolamento CEE n. 44 del 2001 (già previsto dall'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), è da ritenersi rispettato - sulla scorta dei criteri ermeneutici dettati con le sentenze della C.G.C.E. n. 24 del 1976 e n. 221 del 1985 - non solo nel caso di accettazione scritta della predetta clausola, ma anche quando il contratto sia stato concluso per accettazione tacita, mediante la sua esecuzione ai sensi dell'art. 1327 cod. civ., se il rapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola risulti regolarmente accettata per iscritto e costantemente applicata, senza che emergano elementi tali da giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale. (Nella specie, è stata ritenuta valida ed efficace tra le parti - e, perciò, applicabile alla controversia avente ad oggetto la condanna di una società straniera al pagamento di forniture - la clausola derogatoria della competenza a favore del giudice inglese, contenuta nelle condizioni generali di contratto richiamate in un ordine, nel quale era subentrata una nuova società affermando in modo espresso la volontà di mantenere ferme tutte le clausole, termini e condizioni dell'ordine originario con una comunicazione, cui l'impresa italiana non aveva opposto obiezioni, dando esecuzione alle prestazioni che le incombevano e che si inserivano in un rapporto di durata in cui non erano mai state formulate obiezioni sulle condizioni generali di contratto applicabili).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Comunitario 22/12/2001 num. 44 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)