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Sez. 1, Sentenza n. 1653 del 25/01/2007 (Rv. 594334 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Convalida del provvedimento opposto - Natura - Presupposti di legittimità - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Limiti del sindacato della Corte di cassazione.
Stato
decisa il 2007-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594334-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale relative all'art. 23, 5° comma, della legge n. 689 del 1981 (Corte cost., sent. n. 534 del 1990 e n. 507 del 1993), l'emanazione della ordinanza di convalida (che costituisce provvedimento decisorio, non revocabile dal giudice che lo ha emesso) è subordinata a tre condizioni: 1) la mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore; 2)la non fondatezza dell'opposizione sulla base dei motivi di ricorso e dei documenti prodotti; 3) il deposito da parte dell'amministrazione irrogante di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione e alla notificazione della violazione; ne consegue che il giudice, ove ritenga di convalidare il provvedimento opposto, ha l'obbligo di motivare in ordine a tutti e tre i presupposti, restando in particolare escluso che, con riferimento al giudizio di non fondatezza dell'opposizione, valga a soddisfare tale obbligo il generico ed esclusivo richiamo, come nella specie, alla non manifesta infondatezza del provvedimento impugnato. Allorché detta motivazione sussista non è possibile in sede di giudizio di legittimità sindacarne la persuasività sotto il profilo della completezza valutativa o della sua esattezza.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)