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Sez. 1, Sentenza n. 27788 del 16/12/2005 (Rv. 586386 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981 avverso cartella esattoriale - Mancata comparizione dell'opponente - Convalida del provvedimento opposto - Esclusione della fondatezza dell'opposizione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586386-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981 - anche ove promosso, nei casi consentiti, avverso cartella esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie - l'adozione, da parte del giudice, dell'ordinanza di convalida ai sensi del quinto comma dell'art. 23 legge cit. nel caso di mancata comparizione dell'opponente è subordinata, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 534 del 1990 e n. 507 del 1995, alla previa verifica della mancata dimostrazione dell'illegittimità del provvedimento opposto sulla base della documentazione già prodotta dall'opponente non comparso, ovvero della dimostrazione della legittimità della pretesa sanzionatoria sulla base della documentazione prodotta dall'amministrazione in ossequio all'ordine rivoltole dal giudice ai sensi del secondo comma del medesimo art. 23. (Nella fattispecie la S.C. ha pertanto cassato con rinvio l'ordinanza di convalida del giudice di merito, che si era limitato ad un generico giudizio di non manifesta infondatezza del provvedimento opposto, pur avendo l'opponente eccepito la prescrizione dell'obbligazione sulla base dei documenti da lui prodotti e nell'assenza di produzioni da parte dell'amministrazione).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)