Sez. 2, Sentenza n. 3692 del 28/05/1983 (Rv. 428591 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ALIENAZIONE DI UN FONDO INDIVISO - RIFIUTO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO PROVENIENTE DA UNO SOLO DEI PROMITTENTI ALIENANTI - ESPERIMENTO DEL RIMEDIO EX ART. 2932 COD. CIV. CONTRO L'UNICO INADEMPIENTE - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ALIENAZIONE DI UN FONDO INDIVISO - RIFIUTO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO PROVENIENTE DA UNO SOLO DEI PROMITTENTI ALIENANTI - ESPERIMENTO DEL RIMEDIO EX ART. 2932 COD. CIV. CONTRO L'UNICO INADEMPIENTE - AMMISSIBILITÀ.*
Il principio per cui la sentenza costitutiva di cui all'art. 2932 cod. civ., sostituendosi al contratto non concluso, deve avere il suo stesso contenuto, anche con riguardo ai soggetti, non trova applicazione in alcuni casi eccezionali, in considerazione della peculiarità della situazione concreta, come quando uno soltanto dei promittenti alienanti di un fondo indiviso si sia rifiutato di concludere il contratto definitivo, nel qual caso non può negarsi al promissario acquirente il diritto di invocare il rimedio ex art. 2932 cod. civ. contro l'unico inadempiente, in quanto solo nei suoi confronti l'Obbligo assunto con la promessa di vendita non ha trovato concreta attuazione. (V 822/83, mass n 425575; (V 1224/79, mass n 397448; (V 3445/71, mass n 355045).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)