Sez. 5, Sentenza n. 13181 del 04/10/2000 (Rv. 540736 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Perdite su crediti - Deducibilità - Condizioni - Onere della prova - Ripartizione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
Una volta che l'amministrazione finanziaria abbia giustificato, nella fase giudiziale, l'indeducibilità fiscale delle perdite su crediti perché ceduti sottocosto e senza il rispetto delle forme legislativamente previste per considerarli non recuperabili, è onere della società contribuente provare di aver rispettato, in assenza di accantonamento al fondo di copertura rischi su crediti come disciplinato dall'articolo 71 del d.P.R. n. 917 del 1986, il disposto dell'articolo 66 n.3 d.P.R. cit., che richiede, per la deducibilità delle perdite su crediti, che queste risultino da elementi certi e precisi, ovvero che il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (nella specie la società contribuente si era limitata a fornire un elenco di crediti con generica annotazione, a fianco di ciascuno, dei motivi di non recuperabilità).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)