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Sez. L, Sentenza n. 1601 del 04/03/1983 (Rv. 426443 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI - DEDUZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426443-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI - DEDUZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Nell'interpretazione di contratti (contrariamente a quanto avviene con l'esame diretto da parte della Cassazione delle denunce di violazione di legge) per potersi denunciare la violazione di regole di ermeneutica occorre che tale violazione sia dedotta precisandosi in quale modo il ragionamento del giudice del merito abbia deviato da esse, perché, in caso diverso, la critica della ricostruzione contrattuale operata dal detto giudice e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile, proprio perché non spetta alla Cassazione la ricerca degli elementi di fatto per conoscere la censura.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)