Sez. L, Sentenza n. 5933 del 07/07/1987 (Rv. 454324 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DENUNCIA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ DELLA VIOLAZIONE DEI CANONI ERMENEUTICI - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DENUNCIA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ DELLA VIOLAZIONE DEI CANONI ERMENEUTICI - CONDIZIONI.*
La denuncia, in Sede di legittimità, della violazione dei canoni ermeneutici nell'interpretazione della disciplina collettiva di diritto comune postula, a pena d'inammissibilità, la precisazione del modo in cui il ragionamento del giudice del merito abbia deviato da essi, essendo inammissibili la critica (non connessa allo specifico riferimento alle deviazioni da detti canoni) della ricostruzione della volontà dei contraenti, operata dal giudice, e, tanto più, la mera proposta di una diversa interpretazione. (V 846/84, mass n 433060; (V 1601/83, mass n 426443; (V 6021/81, mass n 416803).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)