Sez. L, Sentenza n. 5542 del 12/11/1985 (Rv. 442743 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DEGLI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - CESSAZIONE - ANZIANITÀ CONVENZIONALE - ATTRIBUZIONI DEL BENEFICIO A TUTTE LE FORME DI INDENNITÀ DI ANZIANITÀ, BUONUSCITA O PREVIDENZA - MODALITÀ ED ENTITÀ DI CALCOLO - LIMITI - CALCOLO DELLA TREDICESIMA, DELLE ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E DI OGNI INDENNITÀ NON COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE DELLO STIPENDIO, PAGA O RETRIBUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DEGLI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - CESSAZIONE - ANZIANITÀ CONVENZIONALE - ATTRIBUZIONI DEL BENEFICIO A TUTTE LE FORME DI INDENNITÀ DI ANZIANITÀ, BUONUSCITA O PREVIDENZA - MODALITÀ ED ENTITÀ DI CALCOLO - LIMITI - CALCOLO DELLA TREDICESIMA, DELLE ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E DI OGNI INDENNITÀ NON COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE DELLO STIPENDIO, PAGA O RETRIBUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'art. 4 della legge n. 824 del 1971 - nell'estendere anche ai dipendenti degli enti pubblici indicati nell'art. 4 della legge n. 336 del 1970 il beneficio (combattentistico) dell'attribuzione di un'anzianità convenzionale di sette o dieci anni a tutte le forme, comunque denominate, di indennità di anzianità, buonuscita o previdenza - ha limitato le modalità e l'entità di calcolo della stessa con il richiamo (recettizio e non formale) della disposizione contenuta nell'art. 1 d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (disciplinante la buonuscita dei dipendenti statali) sia per quanto riguarda l'aliquota di computo (1/12 dell'80% dello stipendio paga o retribuzione) sia per la stessa identificazione della base di calcolo nel solo stipendio annuo, pari alle somme corrisposte a tale titolo per dodici mesi secondo la regolamentazione degli ordinamenti dei vari enti. Pertanto sono a tal fine fuori dalla base di calcolo la tredicesima, le eventuali altre mensilità aggiuntive nonché ogni altra indennità che pur avendo i caratteri di continuatività e di obbligatorietà di cui all'art. 2121 cod. civ. - non costituisca parte integrante dello stipendio, della paga o della retribuzione. (V 2536/84, mass n 434556; (V 5710/84, mass n 437389; (V 6217/84, mass n 437864).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)