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Sez. 1, Sentenza n. 9314 del 09/11/1994 (Rv. 488474 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI | Fascicolo di ufficio - Mancato rinvenimento - Termine per la ricostituzione - Concessione - Omissione - Conseguenze - Fascicolo - Ritrovamento in epoca successiva alla sentenza di appello - Sentenza - Revocazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488474-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI

In caso di mancato rinvenimento del fascicolo di ufficio, il giudice, anche a prescindere da ogni istanza delle parti, deve concedere loro un termine per la ricostituzione dello stesso e l'omissione di tale provvedimento si traduce in un vizio della sentenza da farsi valere con l'impugnazione contro la stessa; con la conseguenza che, in ipotesi di ritrovamento del fascicolo in epoca successiva alla sentenza di appello (nella specie, non impugnata per cassazione sul punto della omessa ricostituzione), questa non è suscettibile di revocazione, tenuto conto, altresì, che l'art. 395, n. 3 cod. proc. civ. fa esclusivamente riferimento al ritrovamento di documenti decisivi, non già degli atti di causa (contemplati, invece, nella diversa ipotesi di cui al n. 4 art. cit. concernente il cosiddetto errore revocatorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 36, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)