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Sez. U, Ordinanza n. 27092 del 22/12/2009 (Rv. 610699 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Amministratori e dipendenti della Rai Radiotelevisione italiana S.p.a. e degli enti pubblici azionisti - Nomina del direttore generale e trattamento economico del direttore generale e degli ex direttori generali - Danni cagionati alla società - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Rapporto con l'azione civilistica di responsabilità - Alternatività - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610699-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE

Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in tema di risarcimento del danno cagionato alla Rai Radio televisione Italiana s.p.a., da componenti del consiglio d'amministrazione e da dipendenti di tale società e degli enti pubblici azionisti, in relazione alla nomina del direttore generale e al trattamento economico dello stesso e degli ex direttori generali; la Rai, infatti, nonostante la veste di società per azioni (peraltro partecipata totalitariamente da enti pubblici), ha natura sostanziale di ente pubblico, con uno statuto assoggettato a regole legali, per cui essa è: designata direttamente dalla legge quale concessionaria dell'essenziale servizio pubblico radiotelevisivo; sottoposta a penetranti poteri di vigilanza da parte di un'apposita commissione parlamentare; destinataria di un canone d'abbonamento avente natura di imposta; compresa tra gli enti sottoposti al controllo della Corte dei Conti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; tenuta all'osservanza delle procedure di evidenza pubblica nell'affidamento degli appalti; né l'esperibilità dell'azione di responsabilità amministrativa è ostacolata dalla possibilità di promuovere l'ordinaria azione civilistica di responsabilità, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione ma di proponibilità della domanda.

Riferimenti normativi: Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)