Sez. U, Ordinanza n. 10183 del 26/05/2004 (Rv. 573204 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Procedimenti pendenti davanti a diversi giudici tra le medesime parti e riconducibili ad un'identica causa - Unica istanza di regolamento - Ammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
La circostanza della contemporanea pendenza di due procedimenti dinanzi a giudici diversi (nella specie, giudice amministrativo e giudice ordinario) non esclude l'ammissibilità di un unico regolamento di giurisdizione, allorché le controversie pendenti davanti ai due diversi giudici siano assolutamente identiche per soggetti, "petitum" e "causa petendi", sì da potersi ritenere come un'unica causa fra le stesse parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)