Sez. L, Sentenza n. 1988 del 27/04/1978 (Rv. 391352 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - DIRITTO ALL'INDENNITA - ONERE A CARICO DELL'ASSICURATO - INVIO DEL CERTIFICATO DI MALATTIA - TERMINI - INOSSERVANZA - DECADENZA DAL DIRITTO ALL'INDENNITA - LIMITI - FATTISPECIE (RIFIUTO DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL MEDICO).*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - DIRITTO ALL'INDENNITA - ONERE A CARICO DELL'ASSICURATO - INVIO DEL CERTIFICATO DI MALATTIA - TERMINI - INOSSERVANZA - DECADENZA DAL DIRITTO ALL'INDENNITA - LIMITI - FATTISPECIE (RIFIUTO DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL MEDICO).*
Per la corresponsione dell'indennita di malattia da parte dell'INAM, l'assicurato deve dare avviso della malattia all'istituto, come prescritto dal regolamento e dalla normativa delle prestazioni economiche e sanitarie agli assicurati all'INAM, in conformita alla disciplina dell'art 1913 e 1915 cod civ, inoltrando alla Sezione territoriale dell'istituto il certificato di malattia rilasciato dal medico curante, entro tre giorni dalla prima visita. La decadenza dal diritto all'indennita, pero, non si verifica, qualora l'omissione od il ritardo dell'avviso non sia imputabile all'assicurato. (nella specie, si e ritenuta dal giudice del merito l'esclusione della colpa dell'assicurato per la considerazione che il certificato di malattia non era stato inoltrato, essendosi rifiutato il medico curante di redigerlo, in quanto convinto della non spettanza della indennita). (V 4084/74, mass n 372703).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)