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Sez. L, Sentenza n. 921 del 13/02/1982 (Rv. 418782 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ESPLETAMENTO DI MANSIONI A CONTATTO CON IMPIANTI ELETTRICI - PRESUNZIONE DI RISCHIO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418782-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ESPLETAMENTO DI MANSIONI A CONTATTO CON IMPIANTI ELETTRICI - PRESUNZIONE DI RISCHIO - CONSEGUENZE.*

L'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 elenca espressamente tra i congegni pericolosi gli impianti elettrici prescrivendo iuris et de iure l'esistenza del rischio per quei soggetti i quali, nello espletamento della loro attività professionale, vengano a contatto con essi (nella specie: lavoratori di qualifica impiegatizia, aventi fra gli altri compiti anche quello di utilizzazione di apparecchiature video-terminali), senza che occorra valutare concretamente l'entità del pericolo e, quindi, senza che si possa graduare, volta per volta, la gravità del rischio, che comunque, è implicata da quel contatto e costituisce il presupposto dell'Obbligo di Assicurazione dei predetti soggetti, talché la menzionata norma non determina alcuna disparità di trattamento fra i datori di lavoro tenuti alla osservanza di un Obbligo siffatto e quelli che ne sono esenti per difetto del fatto materiale costitutivo del menzionato presupposto.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)