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Sez. L, Sentenza n. 3981 del 14/06/1986 (Rv. 446797 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI - VALUTAZIONE CONCRETA DEL RISCHIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446797-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI - VALUTAZIONE CONCRETA DEL RISCHIO - INAMMISSIBILITÀ.*

L'inclusione degli impianti ed apparecchi elettrici fra i congegni pericolosi indicati dall'art. 1, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) comporta che, ai fini della sussistenza dell'Obbligo assicurativo, non occorre valutare concretamente l'entità del pericolo - che è presunto in via assoluta (senza che ciò possa autorizzare fondati sospetti d'illegittimità costituzionale) - né è possibile, quindi, graduare di volta in volta l'entità del rischio, la quale può essere apprezzata solo in Sede di Determinazione della misura del premio di Assicurazione (d.m. 20 febbraio 1981 del ministro del lavoro). Nè può indurre a diversa conclusione la circostanza che il quarto comma dell'art. 1 citato faccia riferimento all'esposizione diretta del lavoratore al pericolo d'infortunio, valendo questa disposizione solo a differenziare tale ipotesi (di rischio diretto) da quella del cosiddetto rischio ambientale contemplata dal successivo quinto comma. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto l'esistenza dell'Obbligo assicurativo per il personale dell'istituto di credito ricorrente addetto alla macchina telescrivente ed alla macchina affrancatrice). (V 5668/85, mass n 442862; (V 921/82, mass n 418782; (V 879/82, mass n 418729; (V 5530/78, mass n 395317).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DM 20/02/1981

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)