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Sez. 2, Sentenza n. 9176 del 11/07/2000 (Rv. 538367 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Di compravendita - Adempimento della prestazione corrispettiva o offerta di essa - Obbligo del promissario acquirente che agisce - Sussistenza - Limiti - Esigibilità della prestazione al momento della domanda giudiziale - Inadempimento - Effetti - Preclusione al trasferimento - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538367-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Il contraente che chieda, a norma dell'art. 2932 cod. civ., l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico od a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento del prezzo (o della parte residua)risulti dovuto all'atto della stipulazione del contratto definitivo. Nella prima ipotesi colui che ometta il pagamento non può ottenere il trasferimento del diritto di proprietà oggetto del preliminare se la controparte sollevi l'eccezione concessale dall'art. 1460 cod. civ. e rifiuti, quindi, la propria prestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)