Sez. 2, Sentenza n. 1643 del 06/04/1989 (Rv. 462424 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - CRITERIO EQUITATIVO - INAMMISSIBILITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - CRITERIO EQUITATIVO - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, pur essendo dotato di poteri discrezionali nella Determinazione dei compensi, deve tuttavia sempre attenersi alle Disposizioni della tariffa professionale, non potendo effettuare una liquidazione globale informata a criteri equitativi, che non consenta di verificare l'osservanza dei limiti (nella specie, minimi) della tariffa stessa. (V 4387/85, mass n 441853; (V 5831/84, mass n 437507).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)