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Sez. 2, Sentenza n. 18265 del 16/01/2015 Ud. (dep. 04/05/2015) Rv. 263792 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Sospensione del processo con messa alla prova - Processi pendenti in grado di appello all'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 - Richiesta di sospensione - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263792-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Nei processi pendenti in grado di appello al momento dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, l'imputato non può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen., non essendo prevista la possibilità di dare ingresso ad una procedura strutturalmente alternativa ad ogni tipo di giudizio su una determinata imputazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)