Sez. 2 - , Sentenza n. 48957 del 11/09/2019 Ud. (dep. 02/12/2019) Rv. 277685 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Violazione delle regole di cui all’art. 506 cod. proc. pen. – Conseguenze.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE
La testimonianza assunta senza il rispetto delle regole previste dall'art. 506 cod. proc. pen., non è nulla, non essendo tale violazione riconducibile alle previsioni di cui all'art. 178 cod. proc. pen., né inutilizzabile, trattandosi di prova assunta con modalità diverse da quelle prescritte e non in violazione di divieti posti dalla legge, ma è affetta da mera irregolarità che, però, impone un aggravamento degli oneri motivazionali del giudice che intenda fondare la propria decisione su di essa. (In motivazione la corte ha precisato che tali regole devono trovare applicazione anche nel caso in cui la testimonianza sia ammessa dal giudice ex art. 507 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 506 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)