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Sez. 2, Sentenza n. 7922 del 05/02/2008 Ud. (dep. 20/02/2008) Rv. 239547 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Violazione delle regole fissate per l'esame - Inutilizzabilità - Esclusione - Ragioni - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239547-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE

Le dichiarazioni assunte in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 498 cod. proc. pen. non sono inutilizzabili, trattandosi di prove assunte non in violazione di divieti di legge, bensì con modalità diverse da quelle previste dalla legge; le stesse non sono neanche nulle, in difetto di una specifica previsione di nullità, e non rientrando la fattispecie in alcuna delle nullità di ordine generale previste dall'art. 178 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)