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Sez. 3, Sentenza n. 45931 del 09/10/2014 Ud. (dep. 06/11/2014) Rv. 260872 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Dichiarazioni assunte direttamente dal giudice - Violazione delle regole fissate per l'esame - Inutilizzabilità - Esclusione - Nullità - Insussistenza.
Stato
decisa il 2014-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260872-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE

L'assunzione della prova testimoniale direttamente a cura del presidente o del giudice, pur non essendo conforme alle regole che ne disciplinano l'acquisizione, non dà luogo a nullità, non essendo riconducibile alle previsioni di cui all'art. 178 cod. pen., né ad inutilizzabilità, trattandosi di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge, ma con modalità diverse da quelle prescritte.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)