Sez. 6, Sentenza n. 39 del 12/01/1999 Cc. (dep. 01/02/1999) Rv. 212567 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - DIFENSORI - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO | Ricorso proposto personalmente dalla parte offesa non costituita parte civile - Inammissibilità - Sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione - Necessità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - DIFENSORI - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO
Le disposizioni di cui agli artt. 613, primo comma, cod. proc. pen. e 571, primo comma, cod. proc. pen., che consentono eccezionalmente alla parte di sottoscrivere personalmente il ricorso per Cassazione non sono applicabili alla persona offesa dal reato, non costituitasi parte civile; l'impugnazione di questa, in mancanza di norme che diversamente prevedano, deve essere sottoscritta a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione e munito di specifico mandato speciale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)