Sez. 6, Sentenza n. 2755 del 25/06/1997 Cc. (dep. 27/08/1997) Rv. 208845 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Soggetti legittimati - Difensore della persona offesa del reato - Legittimazione - Esclusione - Mandato speciale - Necessità.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE
Il difensore della parte offesa del reato non è legittimato, solo perché tale e senza uno specifico mandato speciale, a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione del Gip. Egli infatti non può esercitare in proprio la facoltà di impugnazione riconosciuta solo al difensore dell'imputato, né egli è rivestito dei poteri di rappresentanza che gli artt. 99 c. 1 e 100 c. 4 riconoscono al difensore dell'imputato e delle altre parti ritualmente costituite.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 99, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 410, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 410
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)