Sez. 2, Sentenza n. 4032 del 05/10/1995 Cc. (dep. 29/11/1995) Rv. 203117 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Difensori - Sottoscrizione del ricorso | Ricorso proposto personalmente dalla parte offesa non costituita parte civile - Inammissibilità - Sottoscrizione del difensore cassazionista - Necessità - Ragioni.
Impugnazioni - Cassazione - Difensori - Sottoscrizione del ricorso
Le disposizioni di cui agli artt. 613, primo comma, prima parte, e 571, primo comma, cod. proc. pen., che consentono eccezionalmente alle parti di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, non sono applicabili alla persona offesa dal reato, non costituitasi parte civile, la cui impugnazione, pertanto, in mancanza di norme che diversamente prevedano, deve essere sottoscritta a pena di inammissibilità, secondo quanto prescrive il citato articolo 613 cod. proc. pen., da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)