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Sez. 1, Sentenza n. 469 del 19/01/1999 (Rv. 522415 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE | Sentenza negatoria della giurisdizione - Sentenza "che chiude il processo" ex art. 91 cod. proc. civ. - Configurabilità - Condanna del soccombente alle spese del relativo giudizio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522415-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE

In relazione al concetto di "sentenza che chiude il processo", ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., non è richiesta esclusivamente una soccombenza di merito, rilevandone una anche per ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia che la dichiari, in forma di sentenza, chiuda il processo davanti al giudice, cioè sia almeno conclusiva di una fase del giudizio. Pertanto, anche in caso di sentenza declinatoria della giurisdizione il contendente vittorioso ha diritto in tutto o in parte al rimborso delle spese sostenute.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)