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Sez. 1, Sentenza n. 2757 del 23/02/2012 (Rv. 621563 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Provvedimento del tribunale su reclamo avverso i decreti del giudice del registro - Pronuncia sulle spese - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621563-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE

Anche nel procedimento camerale previsto dall'art. 2192 cod. civ., nel quale il tribunale provvede su reclamo avverso il decreto emesso dal giudice del registro, è legittima - benché esso sia destinato a concludersi con un decreto non direttamente incidente su posizioni di diritto soggettivo, bensì volto alla gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali - la condanna al pagamento delle spese processuali, pronunciata in favore di colui il quale, partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati, le abbia anticipate e tale condanna ben può fondarsi sulla soccombenza processuale dei controinteressati, o del ricorrente nei confronti di questi ultimi, nel contrasto delle rispettive posizioni soggettive.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1993 num. 580 art. 8, Cod. Civ. art. 2191, Cod. Civ. art. 2192, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)