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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26480 del 09/12/2011 (Rv. 620691 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Provvedimento amministrativo negativo - Nullità per omessa traduzione - Conseguenze - Ricorso al giudice ordinario - Declaratoria giudiziale d'invalidità - Sufficienza - Esclusione - Esame del merito della domanda - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620691-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, atteso che l'oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata. Ne consegue che tale giudizio non può concludersi con una mera declaratoria d'invalidità del diniego amministrativo ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto, ai sensi dell'art. 35, comma 10, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)