Sez. L, Sentenza n. 3647 del 08/08/1989 (Rv. 463601 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - IMPRESE SVOLGENTI ATTIVITÀ NEL SETTORE EDILE - DEFINITIVO RIDIMENSIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE - PRESUPPOSTO NECESSARIO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - IMPRESE SVOLGENTI ATTIVITÀ NEL SETTORE EDILE - DEFINITIVO RIDIMENSIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE - PRESUPPOSTO NECESSARIO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Con riguardo ad imprese svolgenti attività nel settore edile, il definitivo ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, necessario per la sussistenza del licenziamento collettivo, deve essere accertato con un'indagine particolarmente attenta, al fine di distinguere dal detto licenziamento quello plurimo per fine lavoro, che (art. 6 accordo interconfederale 15 maggio 1965) è invece soggetto alla legge n. 604 del 1966, e, dato il fisiologico andamento ciclico dell'attività edilizia, deve essere verificato con riguardo ad un arco temporale ragionevolmente congruo, tenendo conto, da un lato, delle esigenze connesse all'installazione ed alla rimozione dei cantieri e, dall'altro, dei tempi di perfezionamento dei contratti con i quali siano affidati nuovi lavori. (V 3582/74, mass n 372098).*
Riferimenti normativi: DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Contr. Coll. 20/12/1960, Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)