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Sez. 3, Sentenza n. 11709 del 05/08/2002 (Rv. 556655 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE | Ammissibilità - Potere discrezionale del giudice del merito - Presupposti.
Stato
decisa il 2002-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556655-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE

In materia di procedimento civile, l'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., che è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, richiede, quale requisito di ammissibilità, oltre all'interesse della parte che domanda l'acquisizione del documento (e quale documento va considerata anche la riproduzione su nastro di una intervista televisiva), la certezza dell'esistenza del documento medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)